Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8260 - pubb. 01/07/2010

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Appello Milano, 07 Novembre 2012. Est. Carla Romana Raineri.


Arbitrato - Rinuncia preventiva alle impugnazione del lodo per errores in judicando - Fattispecie - Esclusione della impugnabilità del lodo.



Come è noto, secondo una consolidata giurisprudenza, la rinuncia preventiva alla impugnazione del lodo per errores in judicando non richiede formule sacramentali, posto che, nella pratica, si ravvisa rinunzia ogni qualvolta le parti dichiarino nel compromesso che il giudizio arbitrale dovrà essere insindacabile, ovvero quando autorizzino gli arbitri a decidere secondo equità. Si deve tuttavia ritenere che la locuzione “Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante” non possa che essere interpretata nel senso che le parti abbiano inteso escludere la impugnabilità del lodo, secondo il dettato dell’art. 829, comma 2, c.p.c. nella previgente formulazione. A tal fine non sarebbe stata certo sufficiente la sola attribuzione della efficacia “vincolante” al decisum, ma la successiva e concorrente previsione della sua “definitività” non consente altra utile e coerente interpretazione della volontà espressa dalle parti, se non quella di affermarne la “stabilità” e di renderlo impermeabile ad eventuali impugnazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)