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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8258 - pubb. 07/01/2013.

Violazione del termine per la pronunzia del lodo, effetti della istanza di decadenza e sanatoria di cui all'articolo 829, comma 2, c.p.c.


Appello di Milano, 07 Novembre 2012. Est. Carla Romana Raineri.

Arbitrato - Nullità per mancata pronunzia del lodo nel termine stabilito - Istanza di decadenza di cui all'articolo 821 c.p.c. - Effetti.

Arbitrato - Nullità per mancata pronunzia del lodo nel termine stabilito - Sanatoria di cui all'articolo 829, comma due, c.p.c. - Esclusione.


In tema di nullità del lodo per mancata pronuncia nel termine stabilito, la locuzione "salvo il disposto dell'articolo 821 c.p.c." contenuta nell'articolo 829, comma 1, n. 6 c.p.c. deve essere interpretata nel senso che in assenza di una istanza di decadenza presentata ai sensi dell'articolo 821 c.p.c. in data antecedente al deposito del lodo, il deposito del lodo preclude ogni eccezione di tardività, anche se sollevata in un precedente atto difensivo successivo al compiersi della nullità medesima. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La sanatoria prevista dall'articolo 829, comma 2, c.p.c. non può essere ritenuta un mezzo idoneo allo scopo di sanare la violazione del termine per il deposito del lodo, in quanto, se così fosse, gli arbitri potrebbero teoricamente non depositare mai il lodo e ciò nonostante sia stata presentata istanza di decadenza ai sensi dell'articolo 821 c.p.c. Una tale conclusione lascerebbe totalmente priva di tutela la parte che abbia presentato istanza di decadenza ed integrerebbe, altresì, la violazione del principio della ragionevole durata del processo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 820 c.p.c.

Massimario, art. 821 c.p.c.

Massimario, art. 829 c.p.c.


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