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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8232 - pubb. 19/12/2012.

Minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, spese sostenute per le prestazioni di assistenza e sostegno gravanti sul Comune del domicilio di soccorso


Cassazione Sez. Un. Civili, 12 Dicembre 2012, n. 22787. Est. Macioce.

Minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria – Spese sostenute per le prestazioni di assistenza e sostegno – Oneri gravanti sul Comune in cui si individua il domicilio di soccorso – Sussiste.


In materia di obbligazione di rimborso per l’espletamento delle funzioni di assistenza in favore dei minori bisognosi di sostegno, essendo state attribuite ai Comuni le funzioni di assistenza in favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'A.G. minorile (art. 118, comma 1, Cost. e artt. 22 - 25 del d.P.R. n.616 del 1977 cit.) - e dovendo ritenersi ancora in vigore, come legge dello Stato, la legge 17 luglio 1890 n.6972 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, e quindi il relativo art. 72, comma 1 n. 1, (modificato in un primo momento dall'art. 6, comma 1, del testo unico 14 settembre 1931 n.1175 e quindi dall'art. 5 della legge n.251 del 1954 cit.) – si deve ritenere gravato dei detti oneri il Comune nel quale si possa individuare il domicilio di soccorso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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