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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8206 - pubb. 12/12/2012.

Ricongiungimento familiare, condizioni ostative e minaccia alla pubblica sicurezza


Cassazione civile, sez. VI, 21 Novembre 2012, n. 20522. Est. Macioce.

Ricongiungimento familiare – Condizioni ostative – Minaccia alla pubblica sicurezza – Minaccia – Attuale e concreta – Necessità – Sussiste.


La situazione ostativa al ricongiungimento familiare non è equivalente a quelle che, con varie ma ricorrenti formule, adottano le disposizioni del dd.lggs. 30 del 2007 e 32 del 2008 facendo richiamo, quali clausole ostative al ricongiungimento, al rinnovo od al rilascio di permessi per ragioni di famiglia del familiare di cittadino comunitario o quali ragioni poste a fondamento dell’allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare (motivi imperativi di pubblica sicurezza o motivi di pubblica sicurezza); infatti, la portata della previsione ostativa va intesa come valutazione di esistenza di dati afferenti una attuale e concreta minaccia dello straniero alla sicurezza dello Stato: la valutazione, pertanto può anche prendere le mosse dalla gravità e natura della condanna riportata nel tempo (nel caso di specie: traffico di stupefacenti), che la rende certamente coerente con il pericolo per la sicurezza statale rappresentato dalla attitudine delinquenziale connessa alla indiscutibile appartenenza alla organizzazione dei traffici di stupefacenti, ma deve concludere per la totale inesistenza di elementi che integrino i requisiti di attualità e concretezza di quella passata minaccia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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