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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8165 - pubb. 03/12/2012.

Onorari di difesa a carico del soccombente e omessa previsione di disciplina transitoria per il periodo compreso tra l'abrogazione delle tariffe e l'emanazione del decreto ministeriale


Corte Costituzionale, 28 Novembre 2012, n. 269. Est. Morelli.

Nullità Spese processuali - "Onorari di difesa" da porre a carico della parte soccombente - Liquidazione da parte del giudice - Obbligo, previsto contestualmente all'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, di far riferimento a parametri stabiliti con successivo decreto del Ministro vigilante - Omessa previsione di alcuna disciplina transitoria applicabile nel periodo compreso tra l'abrogazione delle tariffe e l'emanazione del decreto ministeriale.


La legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 ha integrato il denunciato suo articolo 9, con l’introduzione di un terzo comma, nel quale, in via transitoria, si prevede che «Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Entro il termine ivi prefissato, è stato poi adottato il decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). La successiva modifica del quadro normativo, in cui si inserisce la disposizione oggetto della questione sollevata, ne rende necessaria una nuova valutazione, della rilevanza e non manifesta infondatezza, da parte del rimettente cui vanno, all’uopo, restituiti gli atti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il testo integrale


Massimario, art. 91 c.p.c.

Massimario, art. 92 c.p.c.