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Tribunale di Piacenza, 26 Ottobre 2012. Est. Bersani.
Concordato preventivo - Modifiche introdotte dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 - Potere di controllo d'ufficio del tribunale sulla fattibilità - Istanza di parte - Necessità - Conseguenze.
Le modifiche apportate alla disciplina del concordato preventivo dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, inducono a ritenere che il potere di controllo d’ufficio del tribunale sulla fattibilità del concordato possa aver luogo solo su istanza di parte e che, conseguentemente, in presenza del voto favorevole della maggioranza dei crediti e delle classi ed in mancanza di opposizioni, devono ritenersi sussistenti i presupposti di legge per l'omologa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)