Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8106 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Benevento, 26 Settembre 2012. Pres., est. Monteleone.


Concordato preventivo con riserva - Potere del tribunale di controllo della legittimità della procedura - Verifica dei requisiti - Necessità.



Nel concordato preventivo con riserva, in ragione della retrodatazione degli effetti dell’ammissione alla procedura al momento della presentazione del ricorso e, quindi, allo scopo di evitare strumentalizzazioni e abusi del nuovo istituto, il tribunale deve esercitare un controllo non solo formale della regolarità del ricorso ma diretto alla verifica della legittimità della procedura attraverso il riscontro della propria competenza e dell'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivo; in quest'ottica, il tribunale dovrà verificare: a) la sua competenza; b) che siano depositati con la domanda i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; c) che sia posto in essere l'adempimento di cui all'articolo 152, comma 2, legge fallimentare; d) la presenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo per essere ammesso alla procedura; e) che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra analoga domanda alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)