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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8009 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Lecce, 25 Ottobre 2012. Est. Positano.

Azione di risoluzione - Competenza per territorio - Luogo di pagamento del prezzo - Esclusione - Azione azione di risoluzione di franchising - Luogo in cui l’affiliante deve eseguire le prestazioni in favore della ditta affiliata.


Nell’ipotesi di azione di risoluzione di un contratto, il luogo "in cui è sorta o deve eseguirsi"l’obbligazione, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. è quella dedotta in giudizio e nel caso di azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., è quella corrispondente alla prestazione che si assume essere mancata (o non esattamente compiuta). Nel caso di franchising, ove l’affiliato deduca l’inadempimento dell’affiliante, la competenza non si radica nel luogo di adempimento, inteso come luogo del pagamento del prezzo, ma occorre avere riguardo alla prestazione oggetto del contratto di franchising e cioè quell'insieme di attività che l’affiliante deve svolgere in favore dell’affiliato per consentirgli di espletare l'attività commerciale con le caratteristiche indicate nel contratto. (Gabriele Positano) (riproduzione riservata)