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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7975 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Ravenna, 07 Giugno 2012. Est. Farolfi.

Concordato preventivo - Azione di risoluzione - Concordato di natura liquidatoria - Ammissibilità - Radicale mutamento oggettivo e qualitativo della composizione del passivo e dell'attivo.


Anche in presenza di un concordato di natura liquidatoria si giustifica la risoluzione per inadempimento (da valutarsi nella sua dimensione esclusivamente oggettiva), a fronte di un radicale mutamento oggettivo e qualitativo della composizione del passivo e dell'attivo patrimoniale posti alla base della proposta concordataria e della sua accettazione (nella specie, inadempimento dell'affittuario agli obblighi di pagamento dei canoni e delle merci di magazzino, accompagnato dalla risoluzione di un leasing immobiliare e dalla sopravvenienza di un importante debito privilegiato). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)