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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7930 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Roma, 01 Ottobre 2012. Est. Ruggiero.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Procedimento di vendita - Reclamo di cui all'articolo 26 l.f. - Sospensione della vendita - Disciplina di cui all'articolo 19 l.f. - Applicazione dell'articolo 108 l.f. - Presupposti - Distinzione.


La presenza di una disciplina speciale, che consente la sospensione della liquidazione dell’attivo nelle more della impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento a causa della sua provvisoria esecutività sino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento, esclude l’applicabilità della disciplina, di carattere generale, di cui all’art. 108, legge fallimentare, che attribuisce il potere di sospensione della liquidazione al giudice delegato limitatamente alle “operazioni di vendita” e per “gravi e giustificati motivi”. L’interpretazione di quest’ultima fattispecie consente di ritenere che il potere di sospensione del giudice delegato si svolge nell’ambito delle modalità di vendita poste in essere dal curatore e non anche in ordine all’an della liquidazione, il cui potere di sospensione, in base alla disciplina speciale recata dall’art. 19, legge fallimentare, spetta, in via esclusiva, alla corte di appello. Le due norme hanno, dunque, sfere applicative differenti con competenze e procedimenti diversi. La disciplina contenuta nell’art. 19 consente alla corte di appello di sospendere la liquidazione dell’attivo in relazione alla pendenza del procedimento di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, compreso il giudizio in cassazione e sino al passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza di revoca, avendo tale provvedimento natura cautelare per una tutela inibitoria degli effetti del fallimento limitatamente alla liquidazione del patrimonio; la disciplina di cui all’art. 108 attiene, invece, alle modalità di liquidazione adottate dal curatore, dove i gravi e giustificati motivi devono essere ricercati e individuati in difformità liquidatorie rispetto al programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori ovvero alla autorizzazione agli atti esecutivi del giudice delegato, come anche alla autorizzazione dello stesso giudice delegato per una liquidazione anticipata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)