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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7929 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Roma, 01 Ottobre 2012. Est. Ruggiero.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Procedimento di vendita - Reclamo di cui all'articolo 26 l.f. - Analogia con l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c. - Condizioni di ammissibilità - Legittimazione - Presupposti - Partecipazione alla vendita - Soggetti portatori di un interesse che possa essere soddisfatto attraverso il corretto svolgimento del procedimento di vendita.


Nell'ambito del procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, il reclamo disciplinato dall'art. 26 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 tiene luogo dell'opposizione agli atti esecutivi che trova la sua previsione nell'art. 617 c.p.c. in tema di procedimento esecutivo ordinario e soggiace, quindi, alle stesse condizioni di ammissibilità. In particolare, la legittimazione ad esperire i rimedi giurisdizionali consentiti dalla legge avverso l’attività del giudice delegato in veste di giudice dell'esecuzione può essere riconosciuta soltanto a coloro che di tale fase procedimentale si pongano come parti e in funzione di un loro specifico apprezzabile interesse, suscettibile di essere soddisfatto attraverso il risultato di un'attività processuale conforme a legalità e di essere leso, invece, da un'attività posta in essere in violazione di legge e suscettibile, quindi, di essere reintegrato mediante l'accoglimento del gravame proposto contro l'atto illegittimo e per effetto della caducazione di questo. Tale legittimazione non compete al soggetto che, solo genericamente portatore, al pari di quisque de populo, di un potenziale interesse a rendersi acquirente del bene assoggettato a espropriazione (singolare o collettiva), non abbia dato concreta attuale consistenza e giuridica rilevanza a tale interesse con la partecipazione alla vendita per tal modo diventando destinatario dell'incidenza dei provvedimenti del giudice, e che non sia altrimenti qualificato, in relazione a posizioni soggettive concretamente apprezzabili e giuridicamente tutelabili, a pretendere il rispetto della legalità nei vari momenti in cui si articola l'attività di liquidazione (così, in motivazione, Cass. n. 2510/1994; nello stesso senso, Cass. n. 11287/1999). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)