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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7925 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Parma, 02 Ottobre 2012. Est. Rogato.

Concordato preventivo - Procedimento - Rinuncia agli atti del proponente - Applicazione dell'articolo 306 c.p.c. - Dichiarazione di estinzione del giudizio subordinata all'accettazione delle parti costituite.


Al procedimento di concordato preventivo è applicabile l'articolo 306 c.p.c., il quale subordina la dichiarazione di estinzione del giudizio all'accettazione della rinunzia delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. La mancata dichiarazione di estinzione del procedimento di concordato pendente comporta che la domanda di concordato presentata dopo la rinuncia si configura o come modifica della proposta iniziale o come nuova domanda la quale, andando a sovrapporsi ad un diverso procedimento concordatario ancora pendente, dovrà essere dichiarata inammissibile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)