Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7915 - pubb. 10/10/2012

Domanda di concordato con riserva, potere del tribunale di valutarne i presupposti di validità mediante attività istruttoria e oneri informativi

Tribunale Velletri, 18 Settembre 2012. Pres., est. La Malfa.


Concordato preventivo - Domanda di concordato con riserva di presentazione dei documenti e del piano - Potere del tribunale di delibare i presupposti di validità della domanda - Svolgimento di attività istruttoria - Fattispecie - Relazione sull'andamento dell'attività di impresa con indicazione degli atti di straordinaria amministrazione, dei pagamenti superiori ad euro 50.000, delle istanze di fallimento e delle richieste di pignoramento.



Nell'ipotesi di domanda di concordato con riserva di cui al comma 6 dell'articolo 161, legge fallimentare, il tribunale deve delibare i presupposti di validità della domanda anche eventualmente svolgendo una attività istruttoria volta all'acquisizione di documenti e di informazioni. (Nel caso di specie, il Tribunale ha disposto il deposito, alla scadenza del trentesimo giorno, di una aggiornata relazione economico finanziaria sull'andamento dell'attività di impresa, con indicazione di tutti gli atti di straordinaria amministrazione, dei pagamenti di importo superiore ad euro 50.000, delle eventuali istanze di fallimento delle richieste di pignoramento pervenute nonché il deposito, non appena approvato e depositato, del bilancio di esercizio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 161 l. fall.


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