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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7911 - pubb. 10/10/2012.

Potere del tribunale di valutare la fattibilità del piano attraverso la relazione del professionista attestatore


Appello di Napoli, 08 Ottobre 2012. Est. Celentano.

Concordato preventivo - Opera del tribunale di valutare la completezza della relazione sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano - Sussistenza.

Concordato preventivo - Dovere del commissario giudiziale di vagliare la relazione attestativa sotto il profilo della veridicità dei dati e della fattibilità del piano - Potere del tribunale di rilevare le carenze della relazione che incidono sul giudizio di fattibilità del piano - Sussistenza.


Non vi sono dubbi che, nel quadro normativo anteriore all'entrata in vigore della riforma di cui al decreto-legge n. 83 del 2012, il tribunale possa e debba dichiarare inammissibile la proposta di concordato preventivo a corredo della quale sia stata presentata una relazione che, pur contenendo la formale attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano concordatario, sia sostanzialmente incompleta ed inattendibile per aver omesso di prendere in considerazione accadimenti sicuramente rilevanti ai fini della prognosi in ordine all'adempimento del concordato preventivo alla cui formulazione la attestazione sulla fattibilità del piano è finalizzata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il potere dovere del commissario giudiziale di vagliare la relazione attestativa sotto il profilo della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano concordatario non esime il tribunale dal rilevare, già nel corso del procedimento destinato alla valutazione dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo ed anche d'ufficio, gli eventuali difetti di completezza della predetta relazione o degli altri documenti presentati dal debitore, di difetti che siano tali da inficiare la plausibilità del giudizio prognostico con essa formulato sulla fattibilità del piano, al fine di consentire al debitore di porvi rimedio, se possibile, nel termine di cui all'articolo 162, comma 1, legge fallimentare o, in mancanza, di definire il procedimento con la dichiarazione di inammissibilità della proposta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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