Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7885 - pubb. 08/10/2012

Violazione dei doveri informativi e onere della prova del danno come conseguenza immediata e diretta della condotta omissiva dell'intermediario

Tribunale Milano, 01 Dicembre 2010. Est. Carla Romana Raineri.


Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Violazione - Onere della prova - Nesso di causalità fra violazione delle regole di condotta il danno - Onere della prova del danno come conseguenza immediata e diretta della condotta omissiva.



Grava sull’investitore la prova della sussistenza del nesso causale fra violazione della regola di condotta e danno. L’investitore deve, invero, fornire la prova che il danno patito è conseguenza immediata e diretta della condotta omissiva (nella specie, dell’obbligo informativo) dell’intermediario e non, puramente e semplicemente, dell’andamento sfavorevole del mercato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Doveri informativi dell'intermediario, violazione, rimedi a disposizione del cliente, onere della prova e nesso di causalità


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