Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7845 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Prato, 14 Settembre 2012. Est. Raffaella Brogi.


Direzione e coordinamento di società - Responsabilità - Pubblicità - Risultanze nei confronti dei terzi - Presunzione della attività di direzione e coordinamento ex art. 2359 c.c. - Assenza di attività di direzione e coordinamento - Rilevanza del fattore soggettivo della conoscenza della mancanza di tale requisito in capo ai soggetti danneggiati.



Nell’ipotesi in cui la stessa società controllante abbia tenuto un comportamento volto a confermare di fronte ai terzi le risultanze del sistema informativo predisposto dall’art. 2497 bis c.c. la prova contraria (di cui all’art. 2497 sexies c.c.) in ordine alla presunzione dell’attività di direzione e coordinamento nei confronti dei soggetti che esercitano il controllo di cui all’art. 2359 c.c. non può riguardare il solo fatto oggettivo dell’assenza di un’attività di direzione e coordinamento, ma anche il fatto soggettivo della conoscenza della mancanza di tale requisito in capo ai soggetti danneggiati ai sensi dell’art. 2497 c.c.. (Raffaella Brogi) (riproduzione riservata)