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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7844 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Prato, 14 Settembre 2012. Est. Raffaella Brogi.

Responsabilità degli amministratori - Amministratori privi di deleghe - Irrilevanza.


Gli amministratori non possono andare esenti da responsabilità per il solo fatto di essere privi di deleghe. Anche gli amministratori non delegati sono infatti destinatari dell’obbligo di diligenza di cui all’art. 2392 c.c. e, in particolare, dell’obbligo di agire informati ex art. 2381, VI comma, c.c. L’inesigibilità dell’adempimento di tale ultimo obbligo rileva non già in presenza di una mera difficultas praestandi (e quindi in una mera difficoltà di accedere all’informazione), ma solo in presenza di un’impossibilità totale di adempiere al proprio obbligo informativo, che richiede non solo il compimento di operazioni rischiose o imprudenti da parte dell’amministratore delegato, ma anche una condotta di quest’ultimo volta ad aggirare o ad impedire che l’amministratore non delegato ne venga a conoscenza. (Raffaella Brogi) (riproduzione riservata)