Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7806 - pubb. 19/09/2012

Mancata partecipazione alla mediazione e natura sanzionatoria della condanna ex art. 8 d.l. 28/2010

Tribunale Palermo, 20 Luglio 2012. Est. Ruvolo.


Art. 8 comma V, Decreto legislativo 28/2010 – Mediazione obbligatoria – Omessa partecipazione della parte costituita al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo – Sanzione – Sussiste – Attesa della sede decisoria – Esclusione – Condanna ex lege “automatica” – Sussiste.



Ai sensi dell’art. 8 comma V d.lgs. 28/2010, come modificato dalla legge 148/2011, "il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio". Si tratta di misura a carattere sanzionatorio come è reso evidente dal fatto che il pagamento non viene ordinato in favore dell'attore ma in favore dello Stato. E proprio perché si tratta di una sanzione imposta dallo Stato e non di un rimborso all'attore delle spese per il contributo unificato, non vi è la necessità che la valutazione del giudice sull'imposizione di tale sanzione venga fatta in sede di decisione sul regime delle spese di lite in sentenza. Nulla esclude che anche prima della sentenza il giudice possa emettere la condanna in questione. Certo, occorre che sia chiaro il motivo della mancata comparizione, motivo che può essere esplicitato dal convenuto già in comparsa di risposta o alla prima udienza, con conseguente possibilità di emettere in quest'ultima sede la relativa condanna. Si dovrà invece aspettare la scadenza delle preclusioni istruttorie di cui ai termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. o la fine della fase istruttoria quando il motivo sia allegato e si intenda provarlo per testimoni o con documenti da depositare nei detti termini. La valutazione sulla sanzione economica in questione andrà infine effettuata nella fase decisoria quando essa sia costituita, ad esempio, dalla temerarietà della lite. Se poi non viene addotta alcuna ragione della mancata partecipazione o se il motivo fatto valere non è ritenuto dal giudice giustificato la condanna è automatica. La legge non attribuisce al giudice alcun potere discrezionale. La norma prevede che in assenza di giustificato motivo il “giudice condanna”. Non è utilizzata l’espressione “può condannare”, che sarebbe stata invece indicativa di una facoltà attribuita al giudice. Il “può” è impiegato nella prima parte del comma 5 a proposito degli argomenti di prova, ma non anche per l’applicazione della sanzione economica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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