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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7749 - pubb. 10/09/2012.

Natura parzialmente contrattuale del concordato preventivo e distinzione con la cessio bonorum prevista nel codice civile


Cassazione civile, sez. I, 15 Settembre 2011. Est. Bernabai.

Concordato preventivo - Natura contrattuale - Mancanza della volontà concorde di tutte le parti interessate.

Concordato preventivo - Cessio bonorum di cui agli articoli 1977 seguenti CC - Distinzione - Vincolo al divieto di azioni esecutive dei soli creditori consenzienti - Liberazione del debitore nei limiti di quanto ricevuto dai creditori.


L'istituto del concordato preventivo non è riducibile ad un mero contratto di diritto privato e ciò in considerazione della mancanza della concorde volontà di tutte le parti interessate secondo la rituale modalità di incontro della proposta e della conforme accettazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La diversità tra l'istituto della cessio bonorum prevista dagli articoli 1977 e seguenti del codice civile rispetto alla cessione dei beni attuata mediante il concordato preventivo risiede soprattutto nel fatto che quest'ultimo istituto vincola solo i creditori che ne sono parte al divieto di azioni esecutive sui beni ceduti (articolo 1980, comma 2, c.c.) e, salvo patto contrario (espressione, che richiede una scelta), produce la liberazione del debitore nei limiti di quanto ricevuto dal creditore (articolo 1984 c.c.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 182 l. fall.


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