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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7711 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Monza, 10 Luglio 2012. Est. Silvia Giani.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Accertamento dello stato di insolvenza - Non contestazione del debitore - Effetti in materia di diritti non disponibili - Al momento di prova ex art. 116 c.p.c..


Sebbene la non contestazione della parte alla quale i fatti si riferiscano non produca gli effetti di relevatio ab onere probandi quando siano relativi, come nel caso di specie, a diritti indisponibili - e peraltro non siano vincolanti per il giudice neppure nel caso di  risultanze che la smentiscano quando si riferisca a diritti disponibili -, la condotta non contestativa della difesa, dovendosi parificare la contestazione generica alla non contestazione, e quella del legale  rappresentante, che ha ammesso all’udienza lo stato d’insolvenza in cui versa la società, sono pur sempre utilizzabili come argomento di prova ex art. 116 c.p.c e costituiscono riscontro degli indici dello stato d’insolvenza della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)