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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7702 - pubb. 03/09/2012.

Concordato preventivo, potere del tribunale di valutare la fattibilità del piano, nomina del liquidatore e liquidazione tramite procedure competitive


Tribunale di Monza, 10 Luglio 2012. Est. Silvia Giani.

Concordato preventivo - Poteri del tribunale - Valutazione della convenienza della proposta - Esclusione - Valutazione della persistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura e della fattibilità del piano - Sussistenza - Esercizio ex officio di detti poteri in sede di omologa.

Concordato preventivo - Nomina del liquidatore da parte del proponente - Ammissibilità - Possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 l.f. - Necessità.

Concordato preventivo - Esecuzione del piano - Adozione di procedure competitive - Valutazione di compatibilità con il piano concordatario - Necessità.


Se, dopo l'emanazione del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, deve ritenersi precluso al tribunale il sindacato sulla convenienza della proposta di concordato preventivo - valutazione che ora spetta esclusivamente ai creditori - al tribunale compete invece la verifica delle condizioni di ammissibilità della procedura, ivi compresa la fattibilità del piano e la mancanza di gravi fatti fraudolenti i quali, anche in assenza di opposizione, ne possono comportare la revoca. Detti poteri di controllo possono essere esercitati in qualunque momento e quindi anche nella fase di omologa, con la precisazione che, per quanto riguarda i fatti indicati dall'articolo 173, legge fallimentare (condotte fraudolente, mancanza di condizioni di ammissibilità, ivi compresa la fattibilità), la cognitio causae del tribunale è di natura officiosa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nella proposta di concordato preventivo deve ritenersi ammissibile la nomina del liquidatore da parte dell'imprenditore a condizione che il soggetto indicato sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Gli atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del piano concordatario (artt. 182, ultimo comma, e 107, legge fallimentare) debbono essere effettuati tramite procedure competitive quando ciò sia compatibile con lo stesso concordatario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 107 l. fall.

Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 161 l. fall.

Massimario, art. 162 l. fall.

Massimario, art. 173 l. fall.


Massimario, art. 180 l. fall.

Massimario, art. 182 l. fall.


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