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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7681 - pubb. 06/08/2012.

Difetto di procura, vizio di rappresentanza e sanatoria mediante ratifica


Cassazione civile, sez. II, 11 Luglio 2012. Est. Carrato.

Difetto di procura – Vizio della rappresentanza – Sanatoria – Art. 182 c.p.c. – Anche mediante ratifica – Sussiste.


Nel caso in cui il soggetto costituito in giudizio sia diverso dall'effettivo titolare del diritto e non risulti a lui espressamente conferita la rappresentanza processuale in virtù dell'art. 75 c.p.c. od ai sensi dell'art. 77 cpc., il giudice ha l'obbligo, in base all'art. 182 c.p.c. (il quale, peraltro, a seguito della legge novellatrice n. 69 del 2009, è stato esplicitamente riferito anche al vizio che determina la nullità della procura al difensore) di rilevarne il difetto, restando attribuita al suo prudente apprezzamento la possibilità della eventuale sanatoria dello stesso; da ciò consegue che, qualora emerga tale difetto di rappresentanza, né la mancata produzione in giudizio del negozio rappresentativo, né l'eventuale accertata inidoneità di tale atto a conferire una valida rappresentanza processuale possono dar luogo a responsabilità del difensore, spettando all'organo giudiziario sia la verifica della regolare costituzione delle parti, sia la decisione sulla possibilità ed opportunità di sanare le eventuali irregolarità (così che, in ogni caso, l'esito della lite sarà determinato dal difetto di rappresentanza processuale del soggetto costituito in giudizio e non dall'eventuale negligenza del difensore). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Oltretutto, non può mancarsi di ricordare che (cfr., ad es., Cass. n. 272 del 1998; Cass. n. 15031 del 2000; Cass. n. 2270 del 2006; Cass. n. 21811 del 2006 e, da ultimo, Cass. n. 23670 del 2008) il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in appello), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator", specificandosi che tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria,devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 75 c.p.c.

Massimario, art. 77 c.p.c.

Massimario, art. 182 c.p.c.



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