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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7654 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Perugia, 16 Luglio 2012. Est. Arianna De Martino.

Concordato preventivo – Proposta concordataria – Suddivisione dei creditori in classi – Creditori chirografari – Previsione di integrale soddisfazione – Impegno dell'assuntore all'accollo del pagamento dell'onere concordatario – Diritto di voto – Esclusione.


Laddove si preveda di soddisfare integralmente i creditori chirografari, in base al principio generale desumibile dalla lettera di cui all'art. 177 l.f., vale a dire che all'integrale pagamento corrisponde una sostanziale indifferenza per le sorti del concordato, deve escludersi il diritto di voto per tali creditori, tanto più quando il pagamento integrale non sia meramente vagheggiato o sperato, ma rappresenti una certezza, nell'ipotesi in cui (come nel caso di specie) vi sia un assuntore che si impegni ad accollarsi il pagamento dell'onere concordatario al fine di vedersi trasferire tutte le attività che sono in capo alla società ricorrente. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)