Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7648 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Perugia, 16 Luglio 2012. Est. Arianna De Martino.


Concordato preventivo – Proposta concordataria – Suddivisione dei creditori in classi – Composizione delle classi – Libertà del debitore – Rispetto del criterio di ragionevolezza dettato dal legislatore – Controllo del Tribunale – Necessità – Collocazione dei creditori – Valutazione di merito del Tribunale – Esclusione.



Nel silenzio del legislatore su come debba essere effettuata in concreto la distribuzione dei creditori all'interno delle classi, deve ritenersi che il debitore nella composizione delle stesse sia libero di assumere le iniziative che crede, con il solo limite dell'applicazione del criterio di ragionevolezza dettato dalla legge, dovendosi escludere, in ogni caso, che il tribunale possa spingersi a valutazioni di merito circa l'opportunità della collocazione di un creditore in una classe piuttosto che nell'altra, potendo il tribunale valutare esclusivamente la correttezza dei criteri utilizzati alla luce del dettato normativo che prescrive come unico parametro l'omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)


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