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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7618 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Termini Imerese, 28 Maggio 2012. Est. Piraino.

Processo civile – Mediazione obbligatoria – Mancata partecipazione – Insussistenza di giustificati motivi – Disciplina ratione temporis.


La norma dell’art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2010, nel testo modificato dall’art. 2, comma 35 sexies del D.L. 13 agosto 2011 – che prevede la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato per il giudizio nei confronti della parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo - è applicabile al procedimento obbligatorio di mediazione svoltosi successivamente all’entrata in vigore del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 medesimo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)