Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7610 - pubb. 25/07/2012

Impugnazione, modifica o revoca dell'ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto

Tribunale Lamezia Terme, 03 Maggio 2012. Est. Giusi Ianni.


Ordinanza ex art. 648 c.p.c. - Impugnabilità o modificabilità - Esclusione.

Ordinanza ex art. 648 c.p.c. - Successiva concessione di ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. - Sussiste.



Per espressa previsione dello stesso art. 648 c.p.c., l’ordinanza con cui viene concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non è impugnabile e, come tale, in forza del combinato disposto con l’art. 177 c.p.c., non è neppure modificabile o revocabile da parte del giudice che l’ha emanata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è ammissibile il provvedimento ex art. 186-bis c.p.c., anche dopo una già intervenuta pronuncia ex art. 648 c.p.c., di concessione della provvisoria esecuzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 177 c.p.c.

Massimario, art. 186bis c.p.c.

Massimario, art. 648 c.p.c.


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