Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7607 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 27 Aprile 2012. Est. Pellizzoni.


Accordi di ristrutturazione dei debiti - Inibitoria delle azioni cautelari o esecutive - Istanza ex articolo 182 bis, comma 6, L.F. - Allegazione della proposta di accordo - Giudizio del tribunale di natura prognostica.



Con l'istanza ex art. 182 bis, co. 6, volta ad ottenere il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive, il debitore deve allegare non solo la prova della pendenza delle trattative e gli altri documenti richiesti dalla norma, ma anche la "proposta di accordo" che intende sottoporre ai creditori e quindi l'accordo di ristrutturazione dei debiti completo in tutti i suoi elementi, corredato dalla sua autocertificazione e dalla relazione del professionista che attesti l'idoneità della stessa proposta a rimuovere lo stato di insolvenza o di crisi e la veridicità dei dati aziendali, sulla cui base ha instaurato le trattative con il ceto creditorio, dovendo in tale fase mancare solamente la formalizzazione dell'accordo con i creditori, essendo pendenti le relative trattative, al fine di consentire al tribunale un giudizio se pur necessariamente sommario di natura prognostica sulla sua idoneità a dare esecuzione alle intese e rimuovere lo stato di dissesto, assicurando nel contempo l'integrale pagamento dei creditori non aderenti al piano. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)


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