Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7569 - pubb. 16/07/2012

Spese di lite alla parte vittoriosa e nuovi articoli 82 e 91 c.p.c.

Tribunale Roma, 27 Aprile 2012. Est. Ranieri.


Comportamento processuale della parte – Al cospetto della probabile soccombenza – Applicazione dell’art. 96 comma III c.p.c. – Sussiste.

Rimborso forfetario – Espressa richiesta del difensore – Necessità – Sussiste.

Compensazione delle spese del processo – Motivazione (sindacabile) – Necessità – Sussiste.



In presenza di un diritto vivente consolidato, che lascia prevedere la probabile fondatezza dell’atto di appello, la comparsa dell’appellato che resista in giudizio all’atto di gravame, in luogo di pervenire ad un assetto conciliativo della vertenza, aggrava senza alcun serio motivo la giurisdizione civile con conseguente possibilità che il giudice di appello irroghi d’ufficio alla parte soccombente in appello “una somma equitativamente determinata” ex art. 96 c.p.c. terzo comma come introdotto con legge n. 692009 (in vigore dal 4 luglio 2009) in aggiunta o in alternativa alla responsabilità per lite temeraria prevista al primo comma su istanza di parte ed in base alla prova  di un “danno”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’attribuzione del rimborso forfetario per spese generali deve essere espressamente richiesto nell’atto di appello. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) 
 
La compensazione delle spese di lite necessita di una motivazione che può essere sia esplicita sia ricavabile in modo indiretto dal contesto della motivazione; ma deve in ogni caso risultare in modo “chiaro ed inequivoco” dal complesso della motivazione. La motivazione sulla compensazione è certamente sindacabile nei giudizio di impugnazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 82 c.p.c.

Massimario, art. 96 c.p.c.


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