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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7561 - pubb. 16/07/2012.

Concordato preventivo e cancellazione delle ipoteche; decadenza dal beneficio del termine individuato nella chiusura del concordato


Appello di Milano, 14 Gennaio 2011. Pres., est. Carla Romana Raineri.

Concordato preventivo - Esecuzione del concordato - Cancellazione delle ipoteche - Mancato richiamo all'articolo 136 L.F. - Irrilevanza.

Obbligazioni - Decadenza dal beneficio del termine - Termine individuato nell'esecuzione del concordato - Inapplicabilità.


Nonostante l'articolo 185, legge fallimentare non richiami espressamente il terzo comma dell'articolo 136, si deve ritenere che il giudice delegato debba ordinare lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche non altrimenti conseguibili, salvo quelle la cui cancellazione sia resa necessaria dall'esigenza di liquidare i beni per soddisfare i creditori concorrenti sotto la vigilanza del commissario giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Lo stato di insolvenza che caratterizza la società che richiede l'accesso alla procedura di concordato preventivo non può costituire presupposto per l'applicazione della disposizione sulla decadenza dal beneficio del termine di cui all'articolo 1186 c.c. qualora il termine per l'adempimento sia stato dalle parti individuato nella chiusura del concordato, procedura questa che, per definizione, comporta il riconoscimento dello stato di insolvenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 185 l. fall.


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