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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7545 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Udine, 18 Maggio 2012. Est. Pellizzoni.

Concordato preventivo - Creazione di classi in maniera artificiosa allo scopo di ottenere il consenso - Inammissibilità.


La proposta di concordato deve considerarsi inammissibile anche quando la creazione di classi in maniera artificiosa miri semplicemente a rendere la stessa più facilmente approvabile, mediante la formazione del consenso nella maggioranza delle classi, onde aggirare il principio fissato dall'art. 177, comma 1, LF, sulle maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato. (Irma Giovanna Antonini) (riproduzione riservata)