Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7518 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Como, 02 Febbraio 2012. .


Mediazione cd. obbligatoria – Art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 –  Domanda riconvenzionale – Omesso tentativo – Domanda principale – Tentativo esperito – Separazione del processo – Consenso delle parti al rinvio cd. promiscuo.



Dove il tentativo preliminare di mediazione sia stato esperito solo per la domanda principale e non per quella riconvenzionale, il giudice è tenuto a disporre la separazione del processo, in modo che il differimento dell’udienza, per la mediazione omessa, non rallenti la causa principale ma solo quella riconvenzionale. Non va sottaciuto però che la separazione, creando lo sdoppiamento della causa può pregiudicare sia il ruolo, già gravoso, dell’Ufficio sia l'interesse delle parti che dovranno sopportare il peso e il costo di due cause. Prima della separazione, è, quindi, opportuno acquisire l’eventuale consenso delle parti per portare davanti ai mediatori non solo la domanda riconvenzionale ma anche la domanda principale, atteso l’intimo collegamento tra le due domande dell’attore e del convenuto (1). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)