Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7491p - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 18 Maggio 2012. Est. Pellizzoni.


Concordato fallimentare - Assenza di opposizioni alla omologazione - Potere del tribunale di valutare la convenienza della proposta - Esclusione - Requisito della meritevolezza - Rilevanza.



In assenza di opposizioni all'omologazione del concordato fallimentare, al tribunale è sottratto qualsiasi potere di indagare sulla convenienza della proposta, essendo rimessa ogni valutazione di merito all'esclusivo giudizio dei creditori concorrenti e ciò anche nel caso in cui, in relazione all'incapienza dell'attivo, sia stata prevista soltanto una soddisfazione parziale dei creditori privilegiati ammessi al passivo, configurandosi invero la proposta concordataria totalmente remissoria per il creditori chirografari. L'unico limite infatti che incontra oggi la proposta di concordato fallimentare è quello della meritevolezza della tutela del modello negoziale proposto, in base al principio generale fissato dall'art 1322 cod. civ.; meritevolezza che può considerarsi certamente rispettata quando i creditori accettino il pagamento parziale del loro credito privilegiato, rinunziando alla parte retrocessa a chirografo, essendo, nel nostro ordinamento, ammessa la rinunzia del credito ai sensi dell'art. 1236 cod. civ. (Anna Serafini) (riproduzione riservata)