Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7490p - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 18 Maggio 2012. Est. Pellizzoni.


Concordato fallimentare - Creditori privilegiati - Soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile - Omesso deposito della relazione giurata del professionista - Assenza di opposizioni - Valutazione in ordine alle alternative praticabili - Opposizione - Necessità.



Ai sensi dell'art. 124, comma 3, legge fallimentare, nel caso in cui i creditori privilegiati non vengano soddisfatti integralmente, quand'anche in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, la proposta di concordato fallimentare sarebbe inammissibile se non venisse depositata la relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67, terzo comma, lett. D) designato dal tribunale. Il tribunale, tuttavia, pur in presenza di tale vizio di ammissibilità della domanda concordataria, in assenza di opposizioni da parte dei creditori dissenzienti o di terzi, dovrà procedere all'omologazione; la mancata presentazione della relazione giurata può infatti essere presa in considerazione soltanto nell'ambito della valutazione, demandata al giudice dall'art. 129, legge fallimentare, in ordine alla praticabilità di alternative idonee ad assicurare una percentuale più elevata di soddisfazione dei crediti quando la proposta sia stata approvata con il dissenso di una o più classi di creditori e risultino le conseguenti opposizioni dei creditori dissenzienti. È solo in quest'ultima ipotesi che il tribunale è tenuto ad effettuare un controllo di legalità più incisivo. (Anna Serafini) (riproduzione riservata)