Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7387p - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Monza, 20 Giugno 2012. Est. Silvia Giani.


Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Domanda di concordato preventivo con riserva di integrazione - Valutazione del giudice - Bilanciamento degli interessi negoziali e pubblicistici.



La nuova norma inserita dall’art. 33 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, la quale consente all’imprenditore di depositare il solo ricorso per concordato preventivo, riservandosi d’integrarlo con la proposta, il piano e la documentazione, quando venga utilizzata nel corso di un procedimento prefallimentare, non solo non preclude, ma comporta la necessità di un vaglio da parte del tribunale delle esigenze di tutela della massa dei creditori al fine di operare un bilanciamento degli interessi riconducibili all’autonomia negoziale con quelli pubblicistici peculiari della procedura fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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