Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7320 - pubb. 18/06/2012

Amministrazione straordinaria e nomina dell'esperto di cui all'articolo 124, comma 3, l.f.

Tribunale Verona, 14 Giugno 2012. Pres., est. Platania.


Amministrazione straordinaria – Concordato – Nomina dell’esperto ex art. 124, comma 3, l.f. – Competenza dell’autorità amministrativa.



In sede di concordato nella liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 214 l. fall. – applicabile, in quanto espressamente richiamato dall’8, comma terzo, d.l. n. 70/2011, anche alle procedure di amministrazione straordinaria aperte sotto la vigenza della l. n.95/1979 - la designazione dell’esperto estimatore incaricato di redigere la relazione di cui all’art. 124, comma terzo, l. fall. rientra nella competenza dell’Autorità amministrativa che vigila sulla procedura. Tale relazione, infatti, è sostanzialmente prodromica alla presentazione della proposta di concordato, la quale è rimessa all’autorizzazione della stessa Autorità di vigilanza, sicché è da ritenersi sistematicamente coerente che vi sia piena coincidenza tra l’Autorità amministrativa che autorizza la proposta di concordato e quella che nomina l’esperto estimatore. (Bruno Inzitari) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari


Massimario, art. 124 l. fall.

Massimario, art. 214 l. fall.


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