Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7274 - pubb. 11/06/2012

Ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 D.p.r. 602/1973 e revocabilità ex articolo 67, comma 1, n. 4, L.F.

Cassazione civile, 05 Marzo 2012, n. 3399. Est. Piccininni.


Ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 D.p.r. 602/1973 dal concessionario della riscossione dei tributi - Revocabilità ex articolo 67, comma 1, n. 4, L.F. - Esclusione.



Se è vero che l'ipoteca iscritta dall’ente esattore ai sensi dell’art. 77 del D.p.r. 602/1973 è assimilabile a quella giudiziale sul duplice piano delle modalità di iscrizione e della genericità dell'obbligazione garantita, è ugualmente evidente la differenza che emerge fra le due fattispecie, atteso che la richiesta di iscrizione della prima non è sorretta da un provvedimento giudiziale ma, piuttosto, da provvedimento amministrativo. Tale diversità è sufficiente per far ritenere che non sia possibile eccepire la revocatoria e il mancato consolidamento dell’ipoteca sulla base dell’art. 67, comma 1, n. 4, legge fallimentare. D’altra parte, conferma indiretta di ciò si trae dalla peculiarità della natura del credito fatto valere e dalla disciplina di favore del creditore che il legislatore, in ragione della qualità del medesimo, ha inteso attuare in forza delle finalità pubblicistiche della sua attività, individuabili nella necessità di favorire l'adempimento del debito fiscale e di assicurare una pronta riscossione delle entrate erariali. (Fabrizio Tentoni) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Fabrizio Tentoni


Massimario, art. 67 l. fall.


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