Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7253p - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Asti, 20 Settembre 2011. Est. Cristina Ravera.


Foro cd. erariale – Artt. 25 c.p.c., 6 R.D. 1661/1933 – Cause in cui è parte una amministrazione dello Stato – Competenza territoriale nel giudice del luogo in cui ha sede l’Avvocatura distrettuale – Operatività della regola anche in caso di litisconsorzio necessario o facoltativo – Deroga nel caso di cd. convenuto “fittizio” – Sussiste.



Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 R.D. 30.10.1933 n. 1611 e 25 c.p.c., per le cause in cui sia parte un'Amministrazione dello Stato vale la regola di determinazione della competenza per territorio (c.d. regola del foro erariale), in forza della quale la competenza si radica innanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie. La regola del foro erariale trova applicazione sia nelle ipotesi in cui l'Amministrazione statale sia litisconsorte necessario sia nei casi di sussistenza di un vincolo di inscindibilità o dipendenza fra le cause che danno luogo al cd. simultaneus processus  Va, tuttavia, rilevato che la regola dello spostamento della competenza territoriale per effetto del cumulo soggettivo va esclusa, in presenza del c.d. convenuto fittizio, vale a dire tutte le volte in cui ad una prima delibazione dell'oggetto della controversia risulti l'estraneità ad essa di uno dei soggetti del giudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)