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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7250 - pubb. 30/05/2012.

Partecipazione al fondo di investimento in assenza di certificato individuale, effetti e limiti del pegno sulla quota


Cassazione civile, sez. I, 27 Novembre 2011. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Pegno - Pegno di credito - Condizione per l'esistenza della prelazione - Notifica al debitore o accettazione - Applicazione al pegno di titoli di credito - Esclusione.

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Pegno - Di crediti - In genere - Oggetto della garanzia - Quote di partecipazione ad un fondo comune di investimento senza certificato individuale - Natura - Titolo di credito - Esclusione - Credito - Configurabilità - Fondamento - Costituzione di pegno ex art. 2800 cod. civ. - Condizioni di efficacia - Notificazione alla debitrice.


L’art. 2800 c.c., che nel pegno di credito condiziona l’esistenza della prelazione alla notificazione al debitore della costituzione del pegno, ovvero alla sua accettazione con atto di data certa, non trova applicazione nell’ipotesi di pegno di titolo di credito, tanto regolare quanto irregolare. (Giovanni Cedrini) (riproduzione riservata)

La partecipazione ad un fondo comune di investimento, in assenza di un certificato individuale, autonomo e separato, costituisce non un titolo di credito nei confronti del fondo, ma solo un credito, rappresentato dall'obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione; deve, pertanto, ritenersi legittimo il pegno costituito sulla quota di partecipazione al fondo solo se sia stata rispettata la disciplina prevista per il pegno di crediti dall'art. 2800 cod. civ., cioè la notifica della costituzione del pegno al debitore ovvero la sua accettazione con atto di data certa. (Massima ufficiale)

Segnalazione degli Avv.ti Giovanni Cedrini e Antonio Colella


Massimario, art. 98 l. fall.


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