Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7243p - pubb. 30/05/2012

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Tribunale Udine, 13 Gennaio 2012. Est. Pellizzoni.


Dichiarazione di fallimento - Presupposti - Attivo patrimoniale - Appostazione di credito separatamente dal debito nei confronti del medesimo soggetto - Riduzione - Rilevanza.



In relazione al requisito dell'attivo patrimoniale, che deve essere di ammontare superiore ad euro 300.000,00, ed in particolare per la posta relativa ai "crediti", deve ritenersi rilevante la circostanza che un credito, appostato separatamente dal debito nei confronti del medesimo soggetto nel rispetto del principio di cui all'art. 2423 ter cc, ossia del divieto di operare compensazioni tra partite -che debbono essere rilevate distintamente in sezioni opposte per lo stato patrimoniale (voci dell'attivo e del passivo) e in poste distinte per il Conto economico - risulti poi inesistente e/o estinto per effetto di un accertamento giudiziale che in parte ne ha ridotto l'ammontare e in parte lo ha compensato con un debito di maggior importo verso il medesimo soggetto. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)


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