Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7214 - pubb. 23/05/2012

Opposizione a decreto ingiuntivo e fissazione di un termine per il procedimento di mediazione obbligatorio

Tribunale Lamezia Terme, 19 Aprile 2012. Est. Ianni.


Controversia in materia di contratti bancari – Procedimento per decreto ingiuntivo – Pronuncia sulla provvisoria esecuzione – Onere di attivazione del procedimento di mediazione a pena di improcedibilità – Art. 5 comma IV d.lgs. 28/2010 – Domanda che viene colpita dalla improcedibilità in caso di omessa mediazione – Formale atto di opposizione – Esclusione – Domanda del creditore, introdotta con il ricorso monitorio – Sussiste.



Dove la causa rientri nel campo di applicazione dell’art. 5 del d.lgs 4 marzo 2010, n. 28, una volta consumato il potere dell’opposto di chiedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo impugnato essa risulta assoggettata a mediazione obbligatoria, sicché viene fissato termine per l’instaurazione della relativa procedura a pena di improcedibilità; la sanzione in rito, nel caso del processo monitorio, riguarda l’attore sostanziale e, dunque, la parte opposta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 648 c.p.c.

Massimario, art. 649 c.p.c.


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