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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7173 - pubb. 16/05/2012.

Ricongiungimento familiare e rilevanza dell'opinione del minore


Cassazione civile, sez. VI, 03 Maggio 2012, n. 6694. Est. Didone.

Ricongiungimento familiare – Opinione del minore – Tramite un suo rappresentante – Rilevanza.


In materia di ricongiungimento del cittadino straniero al minore, la Convenzione di New York sul diritto del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991, all’art. 12, introduce l’obbligo di tener conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi solo se si tratti di “fanciullo capace di discernimento” e “tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità” prevedendo, peraltro, che il minore possa essere ascoltato non solo direttamente, ma anche tramite di un rappresentante o di un organo appropriato, compatibilmente con le regole della legislazione nazionale”. Nella concreta fattispecie il parente di nazionalità italiana dello straniero espulso aveva, all’epoca, quattro anni e la volontà di mantenere la convivenza con il parente entro il quarto grado è stata espressa dal genitore del minore. Ciò è quanto basta (rapporto di parentela entro il quarto grado e convivenza volontaria con il parente) per ritenere sussistente il divieto di cui all’art. 19 n. 2 lett. C) T.U.I. (La Cassazione conferma la decisione assunta dalla Corte di Appello di Milano). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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