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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7160 - pubb. 07/05/2012.

Opposizione allo stato passivo, natura impugnatoria e inammissibilità di difese che avrebbero potuto essere svolte avanti al giudice delegato


Tribunale di Reggio Emilia, 23 Febbraio 2012. Est. Fanticini.

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Svolgimento di difese che avrebbero potuto essere svolte in sede di verifica del passivo - Inammissibilità.


L’opposizione allo stato passivo è un giudizio impugnatorio di un provvedimento di natura giurisdizionale emesso, in primo grado, dal giudice delegato; conseguentemente, non è ammissibile che la parte ometta di sottoporre al giudice di prime cure osservazioni e documenti nel corso dell’udienza in cui la sua domanda deve essere verificata per poi proporre le proprie istanze e difese con l’opposizione ex art. 98 legge fallimentare. Al contrario, la parte che, per autonoma scelta, trascura di spiegare le proprie difese in primo grado (lasciando spirare i termini prescritti dall’art. 95, comma 2, legge fallimentare), non può pretendere di svolgere l’attività difensiva precedentemente omessa nel secondo grado (come se il primo giudizio non si fosse svolto) e l’opposizione deve, perciò, essere dichiarata inammissibile. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Giovanni Fanticini


Massimario, art. 95 l. fall.

Massimario, art. 98 l. fall.


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