Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7125 - pubb. 23/04/2012

Esercizio provvisorio e messa in mora del curatore che ai sensi dell'articolo 104, comma 7 abbia optato per la sospensione del rapporto

Tribunale Nocera Inferiore, 13 Febbraio 2012. Est. Ietto.


Fallimento - Esercizio provvisorio dell'impresa - Facoltà del curatore di sciogliersi dai contratti pendenti - Contratto di locazione d'immobili - Autorizzazione del comitato dei creditori - Non necessità.

Fallimento - Esercizio provvisorio dell'impresa - Facoltà di scelta del curatore tra sospensione ed esecuzione dei contratti pendenti - Applicazione analogica dell'articolo 72, comma 2 LF - Messa in mora del curatore che abbia optato per la sospensione - Ammissibilità.



In presenza di esercizio provvisorio dell'impresa, la facoltà riconosciuta al curatore dall'articolo 104, comma 7, legge fallimentare di sciogliersi dai contratti pendenti, e quindi anche da quello di locazione di immobili, non necessita dell'autorizzazione del comitato dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora, in presenza di esercizio provvisorio dell'impresa, il curatore si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 104, comma 7, legge fallimentare, di sospendere l'esecuzione dei contratti pendenti, alla fattispecie può essere applicato in via analogica il secondo comma dell'articolo 72, il quale consente al contraente in bonis di richiedere al giudice delegato di mettere in mora il curatore facendogli assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell’Avv. Giovanni Noschese


Massimario, art. 72 l. fall.

Massimario, art. 80 l. fall.

Massimario, art. 104 l. fall.


Il testo integrale


 


Testo Integrale