Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7093 - pubb. 11/04/2012

Regolamento in appello delle spese di primo grado ed effetto espansivo della riforma

Cassazione civile, sez. II, 02 Aprile 2012, n. 5249. Est. Scaldaferri.


Giudizio di Appello – Liquidazione delle spese del processo.



Quanto al nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado, all'esito del giudizio di appello, ad esso è tenuto, anche d'ufficio, il giudice di secondo grado che riformi, anche in parte, la sentenza di primo grado, e ciò in base al disposto dell'art. 336 c.p.c. che prevede il c.d. effetto espansivo della riforma in appello (cfr. ex multis Cass. n. 5988/01; n. 26985/09; 17523/11). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 336 c.p.c.


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