Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 703 - pubb. 01/01/2007

Abbreviazione dei termini e costituzione dell'attore

Tribunale Siracusa, 11 Novembre 2004. Est. Di Domenico.


Processo societario – Fallimento – Ingiunzione del giudice delegato ex art. 150 l.f. – Versamento dei soci a responsabilità limitata – Natura monitoria – Opposizione – Abbreviazione dei termini – Termine di costituzione dell’attore.



In seguito alla modifica del testo originario dell’art. 3, comma 1 d. lgs. n. 5/03, che ha soppresso le parole "ovvero entro 5 giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell'art. 163 bis, secondo comma, del codice di procedura civile", qualora, a norma dell’art. 163-bis, comma 2 c.p.c., venga disposta l’abbreviazione alla metà dei termini del procedimento, deve intendersi ridotto alla metà anche il termine per la costituzione dell’attore di cui all’art. 3, comma 2 d. lgs. n. 5/03.


 


omissis

S V O L G I M E N T O  D E L  P R O C E S S O

Con provvedimento emesso il 26/03/2004 a norma dell'art. 150 legge fall. il giudice delegato del fallimento della Servizi Trasporti Postali s.c.a.r.l. ingiungeva a Q. A. il pagamento di euro 1631,36 oltre accessori e spese per versamenti ancora dovuti in favore della cooperativa.

Proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 14/05/2004 e iscritto a ruolo il 21/05/2004 il Q. eccependo la prescrizione del credito a norma dell'art. 2530 cc. previgente e 2536 c.c. nell'attuale formulazione, essendosi dimesso da socio della cooperativa il 31/03/1998; assegnava termine di gg. 60 per notificare la propria comparsa di risposta a norma del D. Leg. 2003/5.

Si costituiva, con atto depositato il 15/06/2004, la curatela del fallimento eccependo, in primo luogo, l'improcedibilità dell'opposizione per essersi l'opponente tardivamente costituito; deduceva invero che, a norma dell'art. 2 c. 3 D. Lgs 2003/5 come modificato dal D. Lgs 5004/37, i termini del procedimento erano ridotti alla metà nel caso di opposizione a norma dell'art. 645 c.p.c. onde l'opponente doveva costituirsi entro 5 gg, e, pertanto, non oltre il 19/05/2004; che, pertanto, a norma dell'art. 13 D Lgd 2003/5 il processo era estinto e il D.I. era divenuto definitivamente esecutivo; nel merito contestava l'opposizione, ritenendo inopponibile il recesso e, pertanto, non verificatasi la prescrizione.

Con nota difensiva ulteriore il Q. contestava la eccepita tardività della costituzione, in quanto, con l'atto di opposizione, aveva concesso il termine ordinario di 60 gg per la notificazione della comparsa di risposta, onde, come da giurisprudenza creatasi in ordine all’interpretazione dell’art. 645, 2° co. C.p.c. il termine di costituzione era quello ordinario.

Con istanza del 18/06/2004 la curatela del fallimento chiedeva la fissazione dell'udienza, su cui il giudice relatore provvedeva con decreto del 15/07/2002.

All'udienza di discussione il collegio si riservava di decidere a norma dell'art. 16,5°c. D. legisl. 2003/5.

M O T I V I  D E L L A  D E C I S I O N E

Anzitutto deve osservarsi che il provvedimento emesso dal giudice delegato a norma dell'art. 150 legge fall. è, incontestabilmente, ritenuto avente natura di decreto ingiuntivo.

Di poi, in fatto, deve rilevarsi che l'intero procedimento (sin dal deposito del ricorso per ottenere il D.I.) s'è svolto sotto il vigere del D. leg. 2003/5 come già modificato dal D. leg. 2004/37.

Va rilevato che il legislatore della riforma del processo societario non ha regolato il procedimento monitorio (la dottrina ha parlato di significativo silenzio), come si era già verificato nel rito del lavoro, salvo il modesto richiamo di cui all'art. 2, 3° c. L 2003/05 come da superiore modifica.

Benché il legislatore abbia anche in attuazione dell'art. 12 della legge di delega, introdotto, un procedimento sommario che ha, per certi versi, un ambito simile a quello del procedimento per ingiunzione (salve talune differenze, quale l'oggetto che può essere una "somma non liquida", l'inidoneità della relativa ordinanza a passare in cosa giudicata ecc.), tuttavia l'unanime dottrina (pur prima della novella 37/2004 che ha fatto esplicito richiamo al procedimento monitorio), anche dall'esame dei lavori preparatori (in cui s'è fatto continuo riferimento al procedimento monitorio per rimarcare le differenze con il procedimento sommario) ha ritenuto la sopravvivenza (e forse anche la concorrenza) del vecchio procedimento monitorio.

Ora la disposizione dell'art. 2, co. 2° D. leg. 2003/5 come modificato prevede che "Tutti i termini del procedimento possono essere ridotti alla metà con provvedimento reso a norma dell'art. 163 bis comma 2° del codice di procedura civile.

I termini sono ridotti a metà nel caso di opposizione a norma dell'art. 645 del codice di procedura civile."

E' evidente la differenza rispetto alle disposizioni di cui all'art. 163, bis, 2° c e 645. 2° c.p.c. in cui si parlava di "termini di comparizione".

Invero, poiché il processo societario non prevede un termine di comparizione, sarebbe stato fuor di luogo un richiamo puro e semplice alle predette disposizioni, come forse era il richiamo all'art. 163 bis, 2° c c.p.c. di cui all'art. 3, 1° c. D. leg. 2003/5 nella stesura originaria. Il legislatore, dinanzi ad un procedimento la cui durata non dipende certo dal termine dilatorio di comparizione (sul quale solo si era inciso con "la vecchia" abbreviazione dei termini, non avendo mai nessuno pensato - come ha osservato taluna dottrina- che la dimidiazione dei termini di comparizione ex art. 163 bis implichi una corrispondente riduzione di tutti gli altri termini del processo, ad esempio quelli di cui all'art. 183 5° c. o 184 c.p.c.: tant'è vero che il legislatore, ove l'ha voluta, l'ha prevista espressamente come agli artt. 165, 1° c. e 166 c.p.c.) ma dipende dai termini con la sola fissazione del minimo e non del massimo (s'è osservato che il c.p.c. del 1865, nel rito formale, prevedeva solo il termine di 15 gg) per lo scambio delle numerose comparse e repliche, nel tentativo di evitare profili di incostituzionalità in relazione al principio della ragionevole durata del processo, e in attuazione del dettato della legge di delega ( art. 12 L.n. 366 del 2001) che imponeva la "concentrazione del procedimento e rinunzia dei termini processuali", ha ritenuto di consentire nel caso di richiesta della parte) o di imporre (nel caso di D.I.) la riduzione di "tutti" i termini a metà.

Pertanto la modifica dell'articolo 3, c. 1 del D. leg. 2003/5 che nella versione originaria così recitava "L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione, ovvero entro 5 giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell'art. 163 bis, secondo comma, del codice di procedura civile, deve costituirsi ..." con la soppressione delle parole "ovvero entro 5 giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell'art. 163 bis, secondo comma, del codice di procedura civile" non può essere intesa nel senso che anche in caso di abbreviazione dei termini, il termini di costituzione dell'attore è sempre di gg. 10, bensì nel senso che avendo il precedente articolo 2, c. 2° ridotto a metà tutti i termini, anche il termine di cui all'art. 3, 1° c. deve ritenersi ridotto a metà (così come i termini di cui all'art. 2, c. 1° lett. C, all'art. 5, art. 6, art.7 ecc.).

In altre parole, il riferimento della riduzione a tutti i termini rendeva non necessaria la specifica indicazione del termine dimezzato di costituzione, indicazione invece necessaria nel codice di rito ove la riduzione, come s'è visto, si riferiva solo ai termini di comparizione.

Su queste premesse, la giurisprudenza invocata dall'opposto circa la disponibilità alla riduzione del termine nella opposizione a D.I. secondo il codice di rito, non può avere ingresso nel processo societario, per quanto concerne l'opposizione a D.I.

Di conseguenza, avendo l'opponente iscritto la causa a ruolo oltre i cinque giorni consecutivi dalla legge (metà del termine ordinario) e avendo l'opposta curatela, ritualmente costituita, eccepito l'estinzione del processo a norma dell'art. 13, 1° c. D.Legs 2003/5, devesi  provvedere in conformità e dichiarare esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo.

Ricorrono equi motivi, a causa della complessità e novità delle questioni trattate, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

a) dichiara l'estinzione del giudizio per tardiva costituzione dell'opponente e dichiara esecutivo l'opposto D.I

b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Siracusa 11/11/2004