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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7026 - pubb. 12/03/2012.

Accertamento del passivo, eccezione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario e contumacia del curatore nel giudizio di opposizione


Tribunale di Mantova, 27 Dicembre 2011. Pres., est. Gibelli.

Accertamento del passivo - Eccezione revocatoria del curatore - Natura e distinzione dalla autonoma domanda di inefficacia.

Opposizione allo stato passivo - Contumacia della curatela - Mancata riproposizione dell'eccezione revocatoria fondata su rimesse effettuate su conto corrente bancario che hanno ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria - Irrilevanza ai fini dell'esame da parte del Giudice.


Il curatore quando, in sede di accertamento del passivo, solleva l'eccezione revocatoria rispetto ad un titolo o ad una prelazione, non chiede una pronuncia di inefficacia degli stessi ma invoca un accertamento degli elementi costitutivi dell'azione all'esclusivo fine di paralizzare la pretesa creditoria; quando, pertanto, il giudice pronuncia su detta eccezione non dichiara l'inefficacia ma si limita ad escludere un credito o una prelazione a causa della revocabilità del titolo sul quale si fondano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In caso di contumacia della curatela nel giudizio di opposizione allo stato passivo, e quindi di mancata riproposizione della eccezione revocatoria fondata su rimesse bancarie che hanno ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria, il giudice può comunque procedere all'esame della questione trattandosi di mero accertamento contabile di dare ed avere per il quale non valgono le limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 67 l. fall.

Massimario, art. 95 l. fall.

Massimario, art. 96 l. fall.


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