Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7025 - pubb. 12/03/2012

Concordato preventivo e controllo di legittimità volto a garantire la soluzione negoziale della crisi

Tribunale Crotone, 26 Ottobre 2011. Est. Antonia Mussa.


Concordato preventivo - Potere di controllo del tribunale - Veridicità della proposta e fattibilità del piano - Esclusione - Controllo di legittimità - Garanzia che la soluzione negoziale della crisi persegua interessi meritevoli di tutela.



Il controllo del tribunale in sede di ammissibilità della proposta di concordato, se da una parte non può limitarsi ad un mero controllo formale della documentazione allegata, dall'altra non può certo invadere la competenza del controllo effettuato dal professionista attestatore e dal commissario giudiziale, avente ad oggetto i controlli tecnici sulla veridicità della proposta e sulla fattibilità del piano. Il controllo del tribunale deve essere svolto in ossequio alla ratio legis sottesa all'istituto del concordato preventivo, la quale ha come scopo la regolazione negoziale delle difficoltà economiche e finanziarie dell'impresa nonché l'esaltazione della dimensione pattizia dell'istituto, con riduzione dello spazio di intervento dell'autorità giudiziaria, alla quale resta tuttavia affidata una essenziale funzione di garanzia volta ad assicurare un controllo di legalità sul procedimento di formazione del consenso dei creditori e sulla corretta formazione delle classi. In considerazione di questi principi, si ritiene che il controllo del tribunale debba essere letto alla luce degli interessi pubblici sottesi a tutte le procedure fallimentari, consistenti nella tutela di una libera iniziativa economica privata che non sia contrasto con l'utilità sociale. Il controllo del tribunale deve, pertanto, consistere in una valutazione di legittimità intesa a verificare che la proposta ed il relativo piano, nonché i documenti allegati, siano funzionali al raggiungimento di un interesse meritevole di tutela ovvero alla definizione della situazione di crisi in cui versa l'impresa tramite la stipulazione di un accordo con i creditori, accordo che, per svolgere la suddetta funzione, deve essere sufficientemente completo per poter essere sottoposto al vaglio tecnico del commissario giudiziale e quindi al “consenso informato” da parte dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Fabrizio Di Marzio


Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 161 l. fall.

Massimario, art. 162 l. fall.


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