Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6987p - pubb. 01/07/2010
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Tribunale Pistoia, 24 Ottobre 2011. .
Concordato preventivo - Finanziamento ponte - Spese di giustizia - Prededuzione - Fattispecie ex art. 182 quater - Distinzione.
Un'estensiva interpretazione dell'art.167. legge fall., visto anche l'art. 168, comma 3, legge fall. (dettato per la fase ante ammissione ma pur sempre richiamante l'art. 167 legge fall.), può consentire al tribunale di autorizzare il compimento di atti, quale un "finanziamento ponte" bancario (per le spese di giustizia, nella specie), che pertanto fruiscono della prededuzione, come invece non potrebbe accadere ai sensi dell'art. 182quater comma 2 legge fall. che, vista anche la previsione del successivo comma 5, presuppone un finanziamento già erogato e quindi con alea a carico di chi lo effettui e di chi lo riceva. (Antonio Pezzano) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Modifica della proposta
- ∙ Regime anteriore alla legge 7 agosto 2012, n. 13
- ∙ Prededuzione - Vedi anche articolo 111 LF
- ∙ Rapporti bancari
- ∙ Finanziamenti prededucibili
- ∙ Prededucibilità dei crediti nel concordato negli accordi di ristrutturazione - Vedi anche articolo 182 quater L.F