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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6987 - pubb. 29/02/2012.

Concordato preventivo, prededuzione del credito del professionista e del finanziamento ponte


Tribunale di Pistoia, 24 Ottobre 2011. Pres., est. D'Amora.

Concordato preventivo - Interpretazione dell'articolo 182 quater L.F. - Prededuzione del professionista che presenta la domanda - Esclusione.

Concordato preventivo - Deposito di domanda incompleta - Successivo deposito della documentazione e della attestazione ex articolo 161, L.F. - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Finanziamento ponte - Spese di giustizia - Prededuzione - Fattispecie ex art. 182 quater - Distinzione.


Dopo l'introduzione dell'art. 182quater, comma 4, legge fall., risulta evidente che il professionista presentatore non ha diritto al beneficio della prededuzione durante la procedura di concordato preventivo, come neppure nell'eventuale successivo fallimento, considerato, a tal ultimo riguardo, che l'art. 111, comma 2, legge fall. individua un concetto di funzionalità legato non a profili temporali, bensì di genesi del credito per atto degli organi fallimentari. (Antonio Pezzano) (riproduzione riservata)

Vista la nuova formulazione dell'art. 162, comma 1, legge fall., qualora motivi d'urgenza ex artt.168 o 167 legge fall. lo richiedano, è possibile depositare un domanda di concordato preventivo ove ancora non completa di ogni documentazione, e quindi ove difetti anche l' attestazione ex art.161 legge fall. (Antonio Pezzano) (riproduzione riservata)

Un'estensiva interpretazione dell'art.167. legge fall., visto anche l'art. 168, comma 3, legge fall. (dettato per la fase ante ammissione ma pur sempre richiamante l'art. 167 legge fall.), può consentire al tribunale di autorizzare il compimento di atti, quale un "finanziamento ponte" bancario (per le spese di giustizia, nella specie), che pertanto fruiscono della prededuzione, come invece non potrebbe accadere ai sensi dell'art. 182quater comma 2 legge fall. che, vista anche la previsione del successivo comma 5, presuppone un finanziamento già erogato e quindi con alea a carico di chi lo effettui e di chi lo riceva. (Antonio Pezzano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Antonio Pezzano


Massimario, art. 111 l. fall.

Massimario, art. 162 l. fall.

Massimario, art. 167 l. fall.

Massimario, art. 168 l. fall.

Massimario, art. 182quater l. fall.


Il testo integrale