Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6978 - pubb. 27/02/2012

Procedimento per dichiarazione di fallimento, disconoscimento di scrittura privata e procedimento di verificazione

Appello L'Aquila, 14 Febbraio 2012. Est. D'Orazio.


Fallimento - Procedimento per dichiarazione - Soglia minima di euro 30.000 per la dichiarazione di fallimento - Rilevanza dei crediti risultanti dalle informazioni richieste d'ufficio dal tribunale e dall'istruttoria prefallimentare.

Procedimento crediti verso di fallimento - Disconoscimento di scrittura privata a procedimento incidentale di verificazione - Non necessità.



Ai fini del raggiungimento della soglia di euro 30.000 di cui all'articolo 15, ultimo comma, legge fallimentare si tiene conto non solo degli importi dei crediti di cui all'istanza di fallimento ma anche di quelli risultanti dalle informazioni richieste d'ufficio dal tribunale ai sensi del quarto comma dello stesso articolo ed anche delle prove disposte dal tribunale o dal giudice delegato su istanza di parte o di ufficio (articolo 15, comma 6). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le disposizioni di cui agli articoli 214 e seguenti c.p.c., relative al riconoscimento ed alla verificazione della scrittura privata, non sono applicabili nel procedimento per dichiarazione di fallimento, il quale ha carattere sommario camerale, investe materie sottratte al potere dispositivo delle parti, tende al riscontro dei presupposti per l'instaurazione della procedura concorsuale, senza un preciso accertamento delle obbligazioni facenti carico all'imprenditore. Qualora, pertanto, il debitore disconosca la firma sul documento sul quale si fonda il credito dell'istante, il tribunale non può far luogo ad una causa pregiudiziale, da decidersi con efficacia in giudicato, ai sensi dell'articolo 34 c.p.c., ma deve limitarsi a valutare in termini di probabilità la sussistenza del credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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